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Circolare n 20 - Permessi di cui alla LEGGE 104/92 - anno Scolastico2024/2025

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da Segreteria

del venerdì, 13 settembre 2024

Ai docenti

Agli A.T.A.

Milano, 13.09.2024

 

 CIRCOLARE N. 20

 

Oggetto: Permessi di cui alla LEGGE 104/92 - anno Scolastico2024/2025

Relativamente all’oggetto si comunica quanto segue:

Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. 2023-2024

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all’a.s. precedente.

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Pianificazione dei permessi

Come da circolare Inps n. 45 dell’1.03.2011, circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi e la relativa programmazione”.

Si invita quindi il personale docente e ATA a produrre delle pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, utilizzando il modello allegato, che andrà inviato mensilmente all’indirizzo miis101008@istruzione.it, al fine di “evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione”. Resta inteso che in dimostrate situazioni di urgenza resta sempre possibile modificare il piano mensile. Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non presenterà il modulo relativo.

Si ricorda infine che:

- Non è possibile usufruire dei giorni di permesso nel caso in cui la persona assistita sia ricoverata in ospedale o strutture pubbliche e private dedicate all’assistenza sanitaria

- I soli dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili

- I docenti sono tenuti da CCNL a fruire dei permessi, per quanto possibile, in giornate non ricorrenti per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi.

 

Firmato digitalmente da

Il Dirigente Scolastico

(dott.ssa Georgia Lauzi)

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